Anche dopo essere registrati contro le telefonate selvagge, gli utenti continuano a ricevere chiamate commerciali. Secondo le stime del Codacons più la metà di chi si è iscritto continua a ricevere telefonate commerciali. L’Unione nazionale consumatori: 30% delle proteste da telefonia, 29,2% da energia e 25% da trading.
Le chiamate che riceviamo per fini commerciali da privati, è stato da sempre un tormento. C’è chi per difendersi da queste chiamate selvagge, si è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni. Il Registro pubblico delle opposizioni originariamente era riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari
Che cosa accade se, nonostante ci si è iscritti al nuovo registro contro le telefonate “selvagge”, si continuano a ricevere telefonate indesiderate? Il problema è reale: fonti in ambito Garante per la protezione dei dati personali parlano di molte segnalazioni ad oggi pervenute.
Attivo dal 27 luglio, l’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali rilasciati in precedenza per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione. Secondo la rilevazione aggiornata al 13 settembre, gli utenti iscritti al RPO telefonico sono 2,6 milioni.
Sembra però che questo non è bastato per fermare le chiamate.
RPO, come funziona?
La domanda che molti si pongono è: una volta iscritto nel Registro, l’interessato ha diritto a non ricevere più telefonate per finalità promozionali?
Dopo l’iscrizione il consumatore non riceverà più le chiamate di telemarketing per cui ha rilasciato un consenso in precedenza. Esempio, in occasione dell’acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell’iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio.
Inoltre, i suoi dati non potranno essere ceduti a terzi. Saranno lecite le chiamate da parte dei propri gestori delle utenze, a cui è stato fornito apposito consenso nell’ambito di un contratto (attivo o cessato da non oltre 30 giorni) e quelle autorizzate dopo l’iscrizione al RPO.
Per non ricevere le chiamate nemmeno dai propri gestori è possibile rivolgersi direttamente a loro. Invece, per annullare i nuovi consensi al telemarketing rilasciati dopo l’iscrizione al RPO, è possibile rinnovare gratuitamente l’iscrizione.
Fallimento della Codacons
Secondo i dati del Codacons, circa la metà di chi si è iscritto continua a ricevere telefonate commerciali.
Innanzitutto, il primo motivo per cui il registro non ha ancora effetto, è perché molti operatori ancora non sono iscritti sulla piattaforma ufficiale.
Il secondo motivo è che esistono diversi escamotage per aggirare le nuove disposizioni: call center ubicati all’estero, operatori non iscritti al Roc, software che generano numeri chiamanti finti e non rintracciabili.
Dei fattori che già in passato sia il Codacons e sia il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, Simone Baldelli, hanno provato a sconfiggere ma senza successo.
Cosa fare se continuiamo a ricevere le chiamate?
Nonostante siamo l’iscritti nel Registro riceviamo ancora le telefonate, cosa dobbiamo fare?
La procedura è illustrata dal Garante per la protezione dei dati personali, fa riferimento a quanto previsto dal Dpr 26/2022 (articoli dal 15 al 22 del “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5).
“Per opporsi a ulteriori futuri contatti da parte dell’operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario eccetera) l’interessato può – con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto – esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto”.
L’esercizio di questi diritti può essere effettuato attraverso il modello scaricabile dal sito del Garante. Il modello deve essere inviato all’operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale. Rispetto all’esercizio di questi diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Cosa succede?
Per il diritto di opposizione, il destinatario dell’istanza deve anzitutto inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabili.
L’interessato non può più essere legittimamente contattato in futuro dal medesimo operatore economico attraverso l’utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali.
Inoltre, a seguito del corretto riscontro da parte dell’operatore economico, in particolare sull’origine dei dati, l’interessato dovrebbe trovarsi nella condizione di acquisire direttamente e agevolmente tutte le informazioni rilevanti per risalire al consenso eventualmente manifestato in passato per finalità promozionali e quindi revocarlo o comunque opporsi all’ulteriore trattamento dei dati per tale scopo esercitando nuovamente il diritto di opposizione nei confronti di chi li detiene.
Se non funziona
Se nonostante tutto questo manca il riscontro da parte dell’operatore e continuano le chiamate promozionali.
L’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute anche tramite i modelli predisposti dall’Autorità e, se del caso, allegando la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti previsti dal regolamento (ad esempio, allegando copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.
I modelli per i reclami o le segnalazioni al Garante, una volta compilati, possono essere inviati o via fax (al numero 06.69677.3785), o via e-mail (protocollo@gpdp.it ovvero protocollo@pec.gpdp.it; questo secondo indirizzo è configurato per ricevere solo comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata), o infine tramite raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”.
In caso di violazione del diritto di opposizione, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Alternative
Se riteniamo di ricevere in modo illegittimo telefonate pubblicitarie o posta cartacea indesiderata, è possibile anche sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria.
Segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la violazione delle norme stabilite in merito all’iscrizione dei call center al ROC (Registro operatori comunicazione) e ai numeri che utilizzano, che devono essere in chiaro e richiamabili oppure preceduti dai prefissi 0843 o 0844.
Inoltre in fase di elaborazione il Codice di condotta in materia di protezione dei dati personali, promosso dalle associazioni rappresentative di committenti, call center, teleseller, list provider e da quelle dei consumatori