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Dsga e Ata 24 mesi, a partire dall’8 agosto procedure online per immissione di ruolo

Iscrizione online – Passionetecnologica.it

Il mondo della scuola ha sempre avuto un occhio di riguardo, dal momento che chi ne fa parte deve accompagnare i giovani nel processo dell’apprendimento. In questi giorni gli insegnanti precari stanno inserendo le 150 scuole nelle GPS che saranno valide per i prossimi due anni.

Lo stesso discorso riguarda anche il personale DSGA e ATA, però in questi casi c’è un altro tipo di procedura. Andiamo a vedere ogni singolo passaggio.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 206 autorizza le immissioni in ruolo per il personale DSGA e ATA 24 mesi. La nota in via definitiva del Ministero è stata resa ufficiale,  dunque bisogna procedere. Ecco spiegato come saranno svolte le operazioni di nomina.

Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)  si deve fare domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze online (POLIS)”. Le modalità sono diverse per le due categorie.

Nomine dei DSGA

La presentazione della domanda avrà due fasi: la prima dall’8 agosto e la seconda dopo una settimana circa. Come prima operazione gli interessati potranno dare le proprie preferenze all’interno delle province da loro scelte nell’atto dell’inserimento nelle graduatorie. I turni per le convocazioni saranno comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali. Poi il 16 del mese corrente chi ha il titolo potrà presentare istanza per l’assegnazione di sede.

Nomine del personale ATA

Per il personale ATA, invece, ci sarà una solo fase che combacerà con la seconda data delle nomine del DSGA.  A partire dal 16 agosto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali, una volta contattati, dovranno presentare l’istanza per l’assegnazione della sede.

Assunzioni Dsga e Ata – Passionetecnologica.it

Cosa succede se non si accetta la nomina?

I candidati hanno la possibilità di comunicare la rinuncia alla nomina, sia nella prima fase che della seconda. Lo stesso vale per l’immissione in ruolo: colui che si tira indietro perderà definitivamente il diritto alla nomina. Infine se non si presenta domanda la persona sarà considerata assente e, di conseguenza, escluso dalle assegnazioni.

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